La sanzione può essere pagata in misura minima:
a) immediatamente nelle mani dell’agente accertatore al momento della contestazione;
b) entro 5 giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione, tramite versamento diretto presso le Agenzie Dolomiti Bus S.p.A. oppure sul C/C postale n. 37214483 intestato a Dolomiti Bus S.p.A., indicando nella causale del bollettino il numero e la data del verbale di contestazione.
Qualora il pagamento non sia effettuato nel termine di 5 giorni, la sanzione può essere pagata in misura ridotta:
c) dal 6° al 60° giorno dalla data di contestazione o notificazione della violazione, con le medesime modalità indicate al punto b).
Decorso il termine di 60 giorni e in mancanza di integrale pagamento Dolomiti Bus S.p.A. eseguirà rapporto all'Ente Affidante il servizio e la sanzione sarà dovuta per l'intero ammontare.
La gestione del recupero oggetto di sanzione potrà essere affidata a impresa specializzata.
Il trattamento dei dati personali contenuti nel verbale, l’eventuale trasferimento alla società incaricata delle azioni di incasso/recupero è conforme alla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali. L’informativa completa è disponibile
qui.In caso di dimenticanza abbonamento:
il titolare di abbonamento nominativo che non sia stato in grado di esibire detto titolo al momento del controllo può presentare l’abbonamento entro i successivi 15 giorni presso una delle Agenzie Dolomiti Bus S.p.A.
Nel caso di mancata esibizione o nel caso in cui l’abbonamento esibito sia stato regolarizzato successivamente all’accertamento sarà applicata la medesima sanzione prevista per i viaggiatori sprovvisti di titolo di viaggio (art. 37 L.R. 25/98). In ogni caso saranno addebitate le spese per il procedimento (spese amministrative + eventuale notifica).