Il viaggiatore sprovvisto di documento di viaggio o con documento di viaggio non valido o non convalidato è soggetto alla sanzione amministrativa prevista all’art. 37 della Legge Regionale 30 ottobre 1998, n. 25 e successive modifiche e integrazioni (da € 50,00 a € 300,00).
Oltre alla sanzione, il viaggiatore sanzionato è obbligato al pagamento della tariffa ordinaria in vigore e alle eventuali spese per il procedimento (spese amministrative e di notifica). La tariffa ordinaria in caso di violazioni commesse sul servizio extraurbano è calcolata dal capolinea di partenza, per il percorso già effettuato, fino alla località di destinazione dichiarata.