Sanzioni

Il viaggiatore sprovvisto di documento di viaggio o con documento di viaggio non valido o non convalidato è soggetto alla sanzione amministrativa prevista all’art. 37 della Legge Regionale 30 ottobre 1998, n. 25 e successive modifiche e integrazioni (da € 50,00 a € 300,00).
Oltre alla sanzione, il viaggiatore sanzionato è obbligato al pagamento della tariffa ordinaria in vigore e alle eventuali spese per il procedimento (spese amministrative e di notifica). La tariffa ordinaria in caso di violazioni commesse sul servizio extraurbano è calcolata dal capolinea di partenza, per il percorso già effettuato, fino alla località di destinazione dichiarata.

IMPORTI SANZIONI

Tipologia Importi
Sanzione minima (pagamento entro 5 giorni) € 50,00 + tariffa ordinaria
Sanzione ridotta (pagamento entro 60 giorni)   € 100,00 + tariffa ordinaria + spese amministrative
Dimenticanza abbonamento (esibizione entro 15 giorni) € 6,00 per spese amministrative
in caso di notifica + spese di notifica
In caso di minorenni, i termini decorrono dalla data di notificazione fatta al genitore/tutore responsabile.

La sanzione può essere pagata in MISURA MINIMA
:

a) immediatamente nelle mani dell’agente accertatore al momento della contestazione (SOLO MAGGIORENNI);

b) entro 5 giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione, tramite versamento diretto presso le Agenzie Dolomiti Bus S.p.A. o presso il punto vendita Cortina Express di Cortina D'ampezzo oppure tramite versamento sul C/C postale n. 37214483 intestato a Dolomiti Bus S.p.A., indicando nella causale del bollettino il numero e la data del verbale di contestazione.

Qualora il pagamento non sia effettuato nel termine di 5 giorni, la sanzione può essere pagata in MISURA RIDOTTA:

c) dal 6° al 60° giorno dalla data di contestazione o notificazione della violazione, con le medesime modalità indicate al punto b).

Decorso il termine di 60 giorni e in mancanza di integrale pagamento il verbale verrà trasmesso all'Ente affidante il servizio per l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione di pagamento e la sanzione sarà dovuta per l'intero ammontare.


In caso di dimenticanza abbonamento:

il titolare di abbonamento nominativo che non sia stato in grado di esibire detto titolo al momento del controllo può presentare l’abbonamento entro i successivi 15 giorni presso una delle Agenzie Dolomiti Bus S.p.A. o presso il punto vendita Cortina Express di Cortina D'Ampezzo. Per la dimenticanza abbonamento non è ammesso il pagamento su C/C Postale.
Nel caso di mancata esibizione o nel caso in cui l’abbonamento esibito sia stato regolarizzato successivamente all’accertamento sarà applicata la medesima sanzione prevista per i viaggiatori sprovvisti di titolo di viaggio (art. 37 L.R. 25/98). In ogni caso saranno addebitate le spese per il procedimento (spese amministrative + eventuale notifica).


Sedi per il pagamento:

per il pagamento delle sanzioni (minima o ridotta) e per le dimenticanze abbonamento è possibile recarsi presso le Agenzie Dolomiti Bus S.p.A. di Belluno - P. Vittime delle Foibe n. 19; Agordo - Via Insurrezione n. 18; Calalzo di Cadore - Via Stazione n. 32; Feltre - Via Piave n. 9; oppure presso il punto vendita Cortina Express di Cortina D’Ampezzo - Via Marconi n. 5.

SCRITTI DIFENSIVI

Entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione gli interessati possono far pervenire all'Ente Affidante il servizio scritti difensivi e documenti e chiedere di essere sentiti (art. 18 L. 689/81).

Gli Enti a cui indirizzare gli scritti sono:

·         Provincia di Belluno se la violazione è stata accertata sul servizio extraurbano;

·         Comune di riferimento se la violazione è stata accertata sul servizio urbano (Belluno, Auronzo di Cadore, Feltre, Pieve di Cadore, Cortina d'Ampezzo).


Il pagamento definisce il procedimento sanzionario e rende inamissibili scritti difensivi e ricorsi successivi.

La presentazione di scritti difensivi non interrompe i termini per il pagamento in misura minima/ridotta.


Riferimenti normativi e strumenti di tutela

Il procedimento di accertamento e contestazione delle violazioni in parola e di determinazione e irrogazione delle relative sanzioni amministrative è disciplinato dalla Legge Regionale 30 ottobre 1998, n. 25 nonché dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, anche con riferimento agli strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale.
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