Poiché i titoli di viaggio per studenti e per lavoratori hanno tariffe vantaggiose rispetto alla tipologia residuale “ordinario” è necessario definire i requisiti dei soggetti a cui rilasciare tali titoli di viaggio.
- definizione di lavoratore ai fini del rilascio dei titoli di viaggio “lavoratori”: persona di qualsiasi età che presta la propria opera alle dipendenze di un datore di lavoro o in modo autonomo secondo la vigente normativa del lavoro. Rientra in questa definizione anche il tirocinante/praticante se l’attività lavorativa viene prestata dopo aver terminato il percorso scolastico e non è legata ad alcun istituto scolastico (es. praticantato dopo la laurea). Ai fini della definizione di lavoratore non rileva la tipologia di datore di lavoro o di soggetto presso cui si svolge la propria attività, potendovi rientrare anche gli studi professionali. Sono escluse le attività svolte a mero titolo di volontariato senza alcun compenso e senza finalità di formazione professionale.
-definizione di studente ai fini del rilascio dei titoli di viaggio “studenti”: persona di età massima di 26 anni (calcolata alla data di inizio validità del titolo di viaggio) che frequenta, essendovi regolarmente iscritto, un corso di studi di qualsiasi livello, compresi i corsi di formazione e di alfabetizzazione. Poiché la durata minima dell’abbonamento studenti è fissata in un mese, l’attività didattica minima necessaria per poter acquistare un abbonamento studenti è definita in un mese.
Permane la qualifica di studente anche nel caso in cui lo stesso, nell’ambito dei percorsi di competenze trasversali (PCTO ex alternanza scuola lavoro ASL), presta temporaneamente la propria attività presso un soggetto diverso dall’istituto scolastico frequentato.
Ai fini del rilascio del titolo di viaggio per studente o lavoratore l’interessato deve autocertificare, secondo le modalità previste dagli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, i requisiti sopraindicati indicando in modo completo tutti i dati richiesti affinché la ditta di trasporto possa esperire i controlli di veridicità ai sensi dell’art. 71 del medesimo DPR 445/2000.